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Riconciliazione tra i coniugi |
I coniugi possono, di comune accordo, far cessare gli effetti civili della sentenza di separazione senza l'intervento del giudice di pace, rendendo espressa dichiarazione di riconciliazione davanti all'Ufficiale di Stato Civile nel Comune dove si è svolto il matrimonio o in quello di residenza |
Ad entrambi i coniugi richiedenti il cui matrimonio sia avvenuto nella municipalità o se anche uno solo dei coniugi sia stato residente nel territorio municipale al momento del matrimonio |
SECONDIGLIANO: Angiolini Antonio; Barbato Filomena 081.7952206/07/08; MIANO: Cocozza Vincenzo 081.7950907; SAN PIETRO A PATIERNO: Esposito Antonio 081.7952007/08 |
Codice Civile art.157 |
a vista |
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